Cronaca
Tendenza

Raddoppio ferroviario, il TAR Liguria respinge il ricorso di WWF, Assoutenti e cittadini

I ricorrenti contestano la validità della VIA del 1996 e valutano l'appello al Consiglio di Stato. In istruttoria al MASE la nuova procedura ambientale per la tratta Finale Ligure-Andora

RADDOPPIO FERROVIARIO GENOVA-VENTIMIGLIA: IL TAR RESPINGE IL RICORSO DI WWF, ASSOUTENTI E CITTADINI. MA LA BATTAGLIA NON È FINITA: APERTA LA NUOVA VIA NAZIONALE AL MASE

Il TAR Liguria ha respinto il ricorso presentato dall’Associazione WWF Savona ODV, da Assoutenti Savona e da un ampio gruppo di cittadini liguri contro la DGR 1233/2021 con cui la Regione Liguria ha dato l’intesa al raddoppio ferroviario Genova-Ventimiglia.

I giudici hanno respinto anche le due istanze di rinvio dell’udienza, nonostante la pendenza di un fatto nuovo e decisivo: RFI stessa ha avviato nell’agosto 2024 presso il Ministero dell’Ambiente (MASE) una nuova procedura nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza (VIA+VIncA) – ID 12936 per la tratta Finale Ligure-Andora, attualmente in fase di istruttoria presso la Commissione Tecnica CTVIA.

IL CUORE DEL RICORSO: UNA VIA DEL 1996 PER UN’OPERA DEL 2026

Le censure dei ricorrenti erano chiare:

1. Una VIA scaduta: L’opera si regge ancora su una VIA del 1996, anteriore alla Direttiva Habitat (DPR 357/97) e all’istituzione di 16 zone protette (ZSC, Riserva Rio Torsero, aree umide). Per il TAR invece, l’art.51 del DL 76/2020 garantirebbe 10 anni di validità minima.
2. Nessuna alternativa valutata: Contestato il difetto di istruttoria e il mancato ascolto dei pareri dei Comuni.

LE CRITICITÀ DELLA SENTENZA

Secondo i ricorrenti la sentenza presenta profili critici e valutano una sua eventuale impugnazione al Consiglio di Stato:

> 1. VIA del 1996 ancora valida? Il TAR confonde il termine minimo di 10 anni (un “floor” protettivo per le VIA recenti) con la permanente validità di una valutazione vecchia di 30 anni, condotta in un contesto normativo e ambientale oggi inesistente. Come stabilito da TAR Brescia 739/2019 e Consiglio di Stato 3922/2020, l’ambiente è dinamico e va rivalutato.

> 2. La VIncA dimenticata: La sentenza non considera la sentenza della Corte di Giustizia UE 9 settembre 2020 (C-254/19) che impone il rinnovo della VIncA quando quella precedente non dissipa ogni ragionevole dubbio scientifico. Lo stesso avvio della nuova VIA+VIncA da parte di RFI è la prova implicita che la VIA del 1996 è inadeguata.

> 3. Merito o legittimità? Dichiarare inammissibili per “merito discrezionale” censure di difetto di istruttoria e travisamento dei pareri comunali significa sottrarre al giudice vizi classici di eccesso di potere.

COSA SUCCEDE ORA

La partita si sposta a Roma. La nuova procedura MASE ID 12936 è il vero banco di prova.

I nuovi provvedimenti che il Ministero adotterà saranno atti autonomi e autonomamente impugnabili. La legittimazione di WWF, Assoutenti e dei cittadini, già riconosciuta dal TAR, rimane pienamente valida per impugnare anche i nuovi atti.

Il rigetto del ricorso non chiude nulla: apre la fase più importante, quella della valutazione ambientale reale.

WWF Savona ODV / Comitati territoriali ingauni

Comunicato stampa

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